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CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - SENTENZA 16 MARZO 2017 n. C -211/16

Giudice Remittente : Commissione Tributaria Provinciale di Torino     

Questione pregiudiziale: Se la disciplina comunitaria in materia di IVA (…) osti alla normativa di uno Stato Membro - come l’art. 34 comma I della L. 23 dicembre 2000 n 388 - in forza del quale il rimborso o la compensazione di crediti IVA siano consentiti per singolo anno di imposta, non nella loro interezza ma solo entro un limite predeterminato

Decisione: Imposta sul valore Aggiunto - Principio di neutralità fiscale - Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell’importo del rimborso o della compensazione del credito o dell’eccedenza dell’imposta sul valore  aggiunto - Legittimità a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare il credito di imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole

I PRINCIPI DI DIRITTO STABILITI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

I Giudici di Lussemburgo hanno ritenuto  legittima la normativa interna che fissa, nell'importo di 700mila euro, il limite massimo dei crediti IVA utilizzabili in compensazione per ciascun periodo d’imposta, ma ciò a condizione che  le norme interne garantiscano anche la possibilità di recuperare il credito inutilizzato entro un lasso di tempo ragionevole.
La norma interna, sospettata di incompatibilità, stabilisce una soglia massima dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili. L'articolo 34, della legge 388/2000, prevede, infatti, la possibilità di poter compensare, nel limite di 700 mila euro, i crediti maturati per ciascun periodo di imposta

Nonostante dal fascicolo processuale non risultino elementi per valutare se la limitazione della compensazione sia necessaria e permette di raggiungere l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, rimane in capo al giudice nazionale il compito di verificare se le disposizioni interne rispettino il principio di proporzionalità, tenendo in considerazione le altre possibilità di rimborso e di compensazione previste dalla normativa italiana.


Il Giudice Nazionale dovrà, pertanto, trarre le debite conclusioni e valutare - in assenza del limite di ragionevolezza enunciato dalla Corte di Giustizia - l’eventuale disapplicazione della norma interna.







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