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I Giudici di legittimità prendono le mosse dall’ultimo comma dell’art. 2381 c.c. "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".
Orbene, partendo da qui, ed al fine di allontanare il rischio di dar vita a una fattispecie di responsabilità oggettiva, è richiesto che all’amministratore senza delega, interessato da un’azione di responsabilità, possa ricollegarsi una “violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa» (Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441).
Al centro del discorso si pone, quindi, la facoltà del delegante di richiedere informazioni al delegato. Ma si badi che gli amministratori deleganti non possono certo ritenersi passivi destinatari di informazioni.
Invero, tale facoltà può ben mutare in obbligo di attivarsi (rectius, di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento ) nel caso in cui emergano quelli che -
Con la sentenza in commento la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite riconosce la legittimazione attiva del curatore fallimentare ad esperire in danno dell’amministratore della società fallita l’azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare in relazione agli artt. 2393 e 2394 cod.civ. a causa dei pagamenti preferenziali effettuati dallo stesso in violazione del principio della par condicio creditorum.
Le Sezioni Unite hanno infatti fornito al curatore fallimentare uno strumento aggiuntivo da utilizzare contro l’amministratore.
A riprova della portata innovativa di detta sentenza, si segnala che la terza sezione della Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite, non per sanare un contrasto tra diversi orientamenti all’interno della stessa Corte di Cassazione, ma perché ha ritenuto la questione di “rilevante importanza”; pertanto, non sembrerebbe rinvenirsi prima d’ora alcuna pronuncia né della Cassazione a sezioni semplici né della giurisprudenza di merito concordi con quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in commento.
Cassazione: la specificità dei motivi d'appello secondo le Sezioni Unite –Studio Cataldi
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